Anche oggi sfiorato il dramma per colpa dei cinghiali : donna e ragazzo in scooter si scontrano con un cinghiale, ricoverati in ospedale

 




Ed anche oggi sfiorato il dramma per colpa di questi nocivi e pericolosi ungulati, tanto cari alla lobby dei cacciatori elbani. Intorno alle 19 una donna di 44 anni ed un bambino di 10 , che viaggiavano su uno scooter lungo la provinciale che da Portoferraio va a Portoazzurro , si sono scontrati con un grosso cinghiale. Per fortuna il mezzo andava piano ed i due hanno riportato traumi agli arti ed escoriazione, venendo poi trasferiti all' Ospedale di Portoferrraio dove sono sottoposti alle cure del caso. Ennesimo grave incidente provocato da questi pericolosi animali, che tuttavia nessuno vuole eradicare dall' Isola d' Elba per ben noti motivi elettorali, vedasi non perdere i voti della potente lobby dei cacciatori. Pero' ricordiamo ancora una volta che per i danni causati a cose e persone da parte di animali selvatici, la responsabilita' e' della Regione, come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione di seguito riportata : 

Corte di Cassazione, sentenza n. 197 del 7 gennaio 2025


I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 cod. civ., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema; nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti (così, sulle orme di Cass. 20/04/2020, n. 7969, cfr., ex plurimis, Cass. 29/04/2020, nn. 8384- 8385; Cass. 22/06/2020, n. 12113; Cass. 06/07/2020, n. 13848; Cass. 02/10/2020, n. 20997; Cass. 09/02/2021, n. 3023; Cass. 23/05/2022, n. 16550).

In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull’altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura (da ultimo: Cass. ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969, punto 6.1 delle ragioni della decisione).

OSSERVATORE ELBANO



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